A fronte del potere direttivo del datore di lavoro, c’è l’obbligo del dipendente di eseguire la prestazione lavorativa con diligenza secondo le direttive impartite dal titolare. Attraverso il potere di controllo, lo stesso verifica se è stato rispettato o meno il suo potere direttivo, quindi al fine di disciplinare tale obbligo il datore di lavoro ha facoltà di sanzionare o meno (tramite il così detto potere disciplinare) il proprio dipendente insubordinato.
La risposta è menzionata all’interno dello statuto dei lavoratori negli articoli 2, 3, 4 e 5. In particolare l’art.2 vieta a qualsiasi soggetto diverso dall’imprenditore di esercitare attività di controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente e quindi in nessun caso l’investigatore privato, potrà vigilare sul dipendente mentre svolge la propria mansione lavorativa poiché, tanto l’adempimento quanto l’inadempimento dell’obbligazione di eseguire la prestazione lavorativa rientrano in quell’oggetto individuato nell’art.2 come “limite”.
Il divieto viene meno quando nello svolgere l’attività di controllo sul dipendente, il datore di lavoro abbia il mero sospetto che si stia perpetrando un illecito a danno dell’impresa (es: il cassiere che ruba denaro in cassa); in tal caso l’investigatore privato può effettuare il controllo sulla prestazione lavorativa del dipendente al fine di verificare se ci siano o meno illeciti.
In talunne circostanze non c’è lo svolgimento di alcuna prestazione lavorativa poiché c’è, in capo al lavoratore, una sospensione dell’obbligazione di eseguire attività lavorative – venendo meno quindi il concetto di adempimento o inadempimento previsto nell’art.2, l’attività dell’investigatore privato può considerarsi lecita.
L’art.5 non impedisce che la certificazione medica prodotta dal lavoratore assente possa essere contestata dalle circostanze di fatto da cui si evince l’insussistenza della malattia o l’inidoneità della stessa ad incidere sulla capacità operativa del prestatore. In questo contesto solo l’investigatore privato può accertare le circostanze di fatto idonee a contestare il certificato medico del dipendente.
Precisiamo che il lavoratore che è assente per malattia o per un permesso ex legge 104, non è agli arresti domiciliari e nel periodo della sua assenza può, per diverse motivazioni, uscire di casa ed assentarsi per un imprecisato tempo. Quindi l’attività dell’investigatore privato non dovrà limitarsi nel riportare gli orari di uscita o di entrate del lavoratore, me ben si, nell’osservare con occhio attento i contenuti e i dettagli degli spostamenti al fine di estrapolare gli elementi rilevanti per un giudizio finale.
Maggiore attenzione deve esserci per il datore di lavoro circa i presunti abusi sui permessi ex legge 104. In effetti tale violazione non si limita ad una mera inadempienza contrattuale del lavoratore ma bensì ad un illecito ai danni dell’INPS e della collettività. Per onor del vero va ricordato che la Legge 183/del 2010 (Collegato Lavoro) ha tolto la caratteristica della continuità nell’assistenza dei permessi ex legge 104 e quindi nella ricorrenza del permesso sono, si, previste delle assenze purché però, nel corso della giornata venga comunque prestata assistenza per un periodo temporale di lunga superiore all’allontanamento.
In questo ambito l’Atlantica Investigazioni viene incaricata per accertare attraverso una attività investigativa caratterizzata da osservazioni statiche e dinamiche, che il lavoratore usufruisca del permesso ex legge 104 solo per le finalità di assistenza e non per interessi differenti. Quando il datore di lavoro si rivolge alla nostra agenzia investigativa deve fornirci alcuni elementi fondamentali per il nostro intervento, ovvero:
Terminato il periodo di osservazione, il risultato finale delle nostre evidenze viene relazionato all’interno di un dossier corredato degli allegati video e fotografici che potranno essere esibiti in sede giudiziale al fine di far valere il proprio diritto.
Nessun investigatore privato ha la capacità di condurre indagini su WhatsApp. Per altre richieste, siamo a tua disposizione e tratteremo la nostra conversazione con riservatezza assoluta.